AFFRANCAZIONI, FINALMENTE PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO DEL MEF.

anche a cura dell’ Avv. Andrea Lamonaca
Secondo il Decreto il corrispettivo da versare per l’affrancazione viene, pertanto, determinato come percentuale del corrispettivo richiesto dal comune per la cessione della quota millesimale dell’area, ossia per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, determinato in applicazione del precedente comma 48, con eventuale ulteriore riduzione in base alla durata residua del vincolo.
Corrispettivo da pagare
La percentuale da pagare viene ridotta dall’80% al 50% nel caso di convenzioni di cessione del diritto di proprietà e al 25% per le convenzioni di concessione del diritto di superficie, viene confermata un ulteriore riduzione ulteriore dell’1% (circa) l’anno o del 5% l’anno ma a partire dall’anno di stipula della convenzione.” Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cui all’articolo 31, commi 49-bis, 49-ter, 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’ pari al cinquanta per cento del corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unita’ immobiliare, risultante dall’applicazione del comma 48 del predetto articolo 31, ed e’ ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la formula indicata al comma 2.” Tra la procedura attuale in base alla delibera 116 c’è un risparmio di circa il 70% per il cittadino.
Nessuna soglia minima del corrispettivo (la delibera precedente prevedeva una soglia minima di 2.500 euro) che si annulla in caso di convenzione già scaduta.
Cessazione del vincolo alla scadenza della convenzione.
Riconoscimento della “cessazione del vincolo alla scadenza della stessa convenzione già vigente stipulata tra le parti” (cfr. parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato sul decreto MEF
Se si è in possesso di una convenzione per la concessione del diritto di proprietà scaduta, sia essa originale tra comune e concessionario, sia essa ottenuta con la sostituzione della convenzione originale (in applicazione del comma 46 art.31 legge 448/98) nella procedura di trasformazione del diritto superficiario in diritto di proprietà (riscatto della quota millesimale del terreno), nessun corrispettivo per la rimozione del vincolo è dovuto al comune in quanto il vincolo si è estinto.
Nel caso di svincolo non vi è la necessita di stipulare una convenzione integrativa di affrancazione a fronte della scadenza già indicata nella convenzione di cessione del diritto di proprietà.
Possibilità di rateizzazione importo affrancazione.
Nel Decreto all’articolo 2 è data la possibilità di rateizzazione del versamento del corrispettivo, dietro rilascio di fideiussione bancaria, e si può procedere a stipulare la convenzione dopo il pagamento della prima rata.” Su richiesta di parte, il comune concede una dilazione di pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita’ previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attivita’ o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano i requisiti minimi di solvibilita’ richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 2. La garanzia a prima richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche’ la facolta’ del comune di chiedere l’adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta,entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata mensile. 3. In caso di concessione della dilazione di pagamento, la stipulazione e la trascrizione della convenzione di rimozione del vincolo, presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 2645-quater del codice civile, possono essere effettuate dopo il pagamento della prima rata.