Assicurazioni: E’ allarme truffe assicurazioni. L’Ivass rileva 241 siti fake nel 2020.

Assicurazioni: E’ allarme truffe assicurazioni. L’Ivass rileva 241 siti fake nel 2020.

Nel 2020 l’Ivass ha scoperto 241 siti FAKE o illegali su cui venivano vendute assicurazioni false.

Questi sono i dati comunicati dall’Istituto di Vigilanza all’Unione Nazionale Consumatori.

Un dato allarmante, tenuto conto del rialzo esponenziale registrato: 50 siti nel 2017, 103 nel 2018, più del doppio, 168 nel 2019 (+63% sull’anno precedente), 241 nel 2020 (+43,5%).

 “Il dato di 241 siti irregolari non corrisponde ai siti chiusi, e questo perché, incredibilmente, all’Ivass non è ancora stato dato un potere autonomo di oscurare e chiudere i siti irregolari senza dover ricorrere alla magistratura. Un potere invece dato ad altre Authority come la Consob”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Secondo l’Associazione, sempre vicina e attiva per i diritti dei cittadini, il Legislatore dovrebbe provvedere anche ad attenuare le sanzioni per l’automobilista che, in caso di perfetta buona fede, circola senza la copertura assicurativa, essendo vittima di una truffa e avendo sottoscritto a sua insaputa una polizza falsa.

Lo scopo è quindi, quello di distinguere chi irresponsabilmente e con dolo non si è assicurato rispetto alle persone che hanno sottoscritto una polizza con quelle Compagnie ignare della mancata copertura.

La multa prevista dall’art. 193 comma 2 del Codice della strada, infatti, va sempre e comunque da 868,00 a 3.471 euro.

L’Associazione ricorda, inoltre, che nel 2019, per la violazione dell’art. 193 del Codice della strada, sono state comminate dalle forze dell’ordine 177.029 multe, 66.801 da carabinieri, 55.747 dalla polizia e 54.481 dai vigili dei comuni capoluogo.

Quali sono i suggerimenti dell’IVASS per tutelarsi da eventuali truffe sulle assicurazioni?

– Controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati, consultando sul sito www.ivass.it:

– I pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari, così come i pagamenti effettuati a favore di persone o società, non iscritte negli elenchi sopra indicati.

– I siti internet o i profili social degli intermediari italiani che svolgono attività on-line devono sempre indicare:

  • i dati identificativi dell’intermediario;
  • l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata;
  • il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’Ivass.

– I siti o i profili social che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte.

– Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitatati ad operare in Italia: il sito internet deve riportare, oltre ai dati identificativi, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine, l’indirizzo di posta elettronica, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria e la dichiarazione di abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia, con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

Stefano Di Santo

Avvocato del Foro di Roma. Membro Commissione Diritto Bancario Ordine Avvocati Roma Collaboratore testata giornalistica Roma Capitale Magazine

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