AFFRANCAZIONI, FINALMENTE PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO DEL MEF.

AFFRANCAZIONI, FINALMENTE PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO DEL MEF.

anche a cura dell’ Avv. Andrea Lamonaca

Secondo il Decreto il corrispettivo da versare per l’affrancazione viene, pertanto,  determinato come percentuale del corrispettivo richiesto dal comune per la cessione della quota millesimale dell’area, ossia per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, determinato in applicazione del precedente comma 48, con eventuale ulteriore riduzione in base alla durata residua del vincolo.

Corrispettivo da pagare

La percentuale da pagare viene ridotta dall’80% al 50% nel caso di convenzioni di cessione del diritto di proprietà e al 25% per le convenzioni di concessione del diritto di superficie, viene confermata un ulteriore riduzione ulteriore dell’1% (circa) l’anno o del 5% l’anno ma a partire dall’anno di stipula della convenzione.” Il  corrispettivo  per  la  rimozione  dei   vincoli   di   cui all’articolo 31, commi  49-bis,  49-ter,  49-quater  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  e’  pari  al  cinquanta  per   cento   del corrispettivo, proporzionale alla  corrispondente  quota  millesimale propria di ciascuna unita’ immobiliare, risultante  dall’applicazione del comma 48 del predetto articolo 31, ed e’  ridotto  applicando  un coefficiente moltiplicativo di riduzione  calcolato  in  misura  pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della  convenzione e il numero di anni, o frazione di  essi,  trascorsi  dalla  data  di stipula della convenzione, rapportata alla medesima  durata,  secondo la formula indicata al comma 2.”  Tra la procedura attuale in base alla delibera 116 c’è un risparmio di circa il 70% per il cittadino.

Nessuna soglia minima del corrispettivo (la delibera precedente prevedeva una soglia minima di 2.500 euro) che si annulla in caso di convenzione già scaduta.

Cessazione del vincolo alla scadenza della convenzione.

Riconoscimento della “cessazione del vincolo alla scadenza della stessa convenzione già vigente stipulata tra le parti” (cfr. parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato sul decreto MEF

Se si è in possesso di una convenzione per la concessione del diritto di proprietà scaduta, sia essa originale tra comune e concessionario, sia essa ottenuta con la sostituzione della convenzione originale (in applicazione del comma 46 art.31 legge 448/98) nella procedura di trasformazione del diritto superficiario in diritto di proprietà (riscatto della quota millesimale del terreno), nessun corrispettivo per la rimozione del vincolo è dovuto al comune in quanto il vincolo si è estinto.

Nel caso di svincolo non vi è  la necessita di stipulare una convenzione integrativa di affrancazione a fronte della scadenza già indicata nella convenzione di cessione del diritto di proprietà.

Possibilità di rateizzazione importo affrancazione.

Nel Decreto all’articolo 2 è data la possibilità di rateizzazione del versamento del corrispettivo, dietro rilascio di fideiussione bancaria, e si può procedere a stipulare la convenzione dopo il pagamento della prima rata.” Su richiesta di  parte,  il  comune  concede  una  dilazione  di pagamento  del  corrispettivo,  maggiorato  degli  interessi  legali, previa presentazione  di  una  garanzia  fideiussoria  rilasciata  da imprese bancarie  o  assicurative  che  rispondano  ai  requisiti  di solvibilita’ previsti dalle norme che ne disciplinano  le  rispettive attivita’ o rilasciata da intermediari finanziari  iscritti  all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano i requisiti minimi di solvibilita’  richiesti  dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 2. La garanzia a prima richiesta deve  espressamente  prevedere  la rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore principale di  cui  all’articolo  1944,  secondo  comma,  del  codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo  1957,  secondo comma, del codice civile, nonche’ la facolta’ del comune di  chiedere l’adempimento da parte del  garante  a  semplice  richiesta  scritta,entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento di  una rata mensile. 3.  In  caso  di  concessione  della  dilazione  di  pagamento,  la stipulazione e la trascrizione della  convenzione  di  rimozione  del vincolo, presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente, ai sensi dell’articolo  2645-quater  del  codice  civile, possono essere effettuate dopo il pagamento della prima rata.

Stefano Di Santo

Avvocato del Foro di Roma. Membro Commissione Diritto Bancario Ordine Avvocati Roma Collaboratore testata giornalistica Roma Capitale Magazine

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