Associazione consumatori ACCI: Esenzione, per alcuni soggetti, dell’acconto IMU.

Associazione consumatori ACCI: Esenzione, per alcuni soggetti, dell’acconto IMU.

Articolo estratto dal sito dell’Associazione Consumatori ACCI ( Associazione consumatori cittadini Italiani) in merito agli ultimi provvedimenti governativi; La legge di conversione del c.d. D.L. Sostegni, porte in dote tra l’altro, l’estensione dell’acconto IMU 2021 per le attività economiche – commerciali che sono state colpite dall’emergenza COVID – 19.

L’art. 6-sexies della L. n. 69/2021, infatti, dispone per il 2021 che gli immobili posseduti dai soggetti passivi per cui ricorrono le condizioni ex art. 1 co. 1 e 4 del D.L. c.d. Sostegni, debbano essere esentati, dal pagamento dell’acconto IMU 2021.

I requisiti per beneficiare dell’esenzione, sono gli stessi previsti per l’accesso al fondo perduto; ovvero:

  1. Essere soggetti titolari di P.IVA, residenti in Italia;
  2. Svolgere attività di impresa, arte o professione o produrre reddito agricolo;
  3. Il contributo viene riconosciuto ai soggetti che registrano ricavi ex art. 85 co. 1 lettere a) e b) di cui al DPR n. 917/86 (T.U.I.R.) o compensi ex art. 54 co. 1 del DPR N. 917/86;
  4. I ricavi di cui sopra non devono essere superiori a 10.000.000 di Euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. Sostegni;
  5. Il fatturato medio mensile dei corrispettivi ed il fatturato dell’anno 2020 deve essere inferiore di un importo di almeno il 30% rispetto a quello registrato nell’anno 2019;
  6. Ai soggetti che hanno aperto la P. IVA dal 01.01.2019 viene riconosciuta l’esenzione a prescindere dal calo di fatturato di cui al punto 5);
  7. L’esenzione dell’acconto IMU 2021 viene riconosciuta solo per gli immobili nei quali, i soggetti commerciali suddetti esercitano la loro attività commerciale.

Tutti coloro che non rientrano nei suddetti requisiti, non beneficiano dell’esenzione dell’acconto IMU 2021.

Inoltre non ne hanno diritto:

  1. I soggetti che hanno cessato la loro attività alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni;
  2. Le aziende che hanno aperto la loro attività dopo l’entrata in vigore del D.L. Sostegni;
  3. I soggetti ex art. 162-bis del DPR n. 917/86 e gli enti pubblici di cui all’art. 74 dello stesso DPR n. 917/86.

Altra esenzione IMU era già stata prevista per i fabbricati adibiti ad attività alberghiere, dello spettacolo e turistiche in generale.

Stefano Di Santo

Avvocato del Foro di Roma. Membro Commissione Diritto Bancario Ordine Avvocati Roma Collaboratore testata giornalistica Roma Capitale Magazine

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